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Attestato di Prestazione Energetica (APE): senza libretto d’impianto

Come comportarsi?

Se chiedo il rilascio di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) di un immobile è obbligatorio il libretto d’impianto, salvo alcuni casi. All’interno dell’unità immobiliare oggetto di certificazione deve essere presente un impianto e/o un generatore.

Definizione d’impianto

Cos’è l’impianto termico secondo la normativa Dlgs 48 del 2020:

“impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. 

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;”

Un immobile dotato di solo scaldaacqua è privo di impianto, così come un’unità riscaldata con le sole stufette elettriche non fisse.

Presenza di generatore senza libretto cosa fare?

Il Ministero dello Sviluppo Economico nei “Chiarimenti in materia di efficienza energetica in edilizia” pubblicati nell’agosto 2016 ha specificato quanto segue:

“Emettere un APE senza allegare il libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, significa dichiarare che l’impianto è stato ed è esercito dal responsabile in violazione di quanto previsto dal D.lgs.192/05 e dal DPR 74/2013 per cui è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 dello stesso D.lgs. 192/05 e s.m.i..

All’atto dell’emissione dell’APE, se necessario, occorre quindi far redigere il libretto di impianto e dotarlo degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica. Solo nel caso che l’impianto sia distaccato dalla rete del gas o dichiarato dismesso o disattivato (al catasto degli impianti termici se operante) può mancare il rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità.

Ne segue che, far redigere un libretto è obbligatorio e il rapporto di controllo di efficienza può essere evitato qualora si comunichi (alla regione) che l’impianto è dismesso o disattivato.

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